Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 03/08/1998 n. 267

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza, indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al cre- dito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997 n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998.

Art. 5 -Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui ll'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite

a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive. 1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state già oggetto di un provvedi mento di esclusione.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995 n. 527, e successive modificazioni.

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma l della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma l. 3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale.

Art. 5-bis -Misure a favore della proprietà coltivatrice

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 6 -Interventi a favore dei comuni

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma l non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

4. Ai comuni di cui al comma l è comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

Art. 6-bis -Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità

1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995 n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, dopo le parole: "delle indennità di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subito detrimento".

Art. 7 -Tutela dei territori montani e attività agro-forestali

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agroforestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997 n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonchè quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104". Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettivaproduttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma l, effettuati da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 7-bis -Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 6.1.2.2. "Associazioni di volontariato" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.

Art. 7-ter -Borse di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.

Art. 7-quater -Mantenimento in bilancio di fondi 1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione.

 

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